Oppure

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21/09/10 12:54
tekdu
ciao a tutti vorrei postare un problema riguardante un recente
progettino che sto cercando di sviluppare.
Vorrei creare una applicazione (in java) che riesca ad intercettare i pacchetti di
un software che utilizza la rete (ad esempio un gioco online), di modo da ricavarne
le azioni che esso compie o comunque i dati che esso trasmette/riceve.
Non so se questo sia possibile in quanto i pacchetti contengono solo dati binari/esadecimali, oltretutto non so neanche se questo sia possibile in java.
Sto tentando un approccio con jpcap ed ho creato uno sniffer partendo dagli esempi.
Come elaborare i dati dei pacchetti?????
aaa
21/09/10 13:05
HeDo

il titolo è completamente fuorviante.
ogni gioco comprime e cripta il proprio protocollo in maniera differente, bisogna andarci di reverse engineering sia sull'eseguibile sia sui pacchetti del protocollo.

non è una cosa semplice, nè tantomeno legale. servono conoscenze molto specialistiche e non credo che questa sia la sede per discuterne, nè tantomeno fornire esempi.
aaa
21/09/10 13:31
quoto
21/09/10 13:47
tekdu
Postato originariamente da HeDo:


il titolo è completamente fuorviante.


pardon mi sono fatto prendere..
non è una cosa semplice, nè tantomeno legale. servono conoscenze molto specialistiche e non credo che questa sia la sede per discuterne, nè tantomeno fornire esempi.


penso che questo sia un buon posto per iniziare il discorso,
mentre sulla legalità:

TRATTO DA WIKIPEDIA

Il reverse engineering di sistemi software o hardware con scopi di interoperabilità, per esempio al fine di supportare formati di file o periferiche hardware non documentati, è prevalentemente ritenuto essere legale, sebbene i detentori spesso facciano valere aggressivamente i loro brevetti. Tuttavia, poiché nell'Unione europea non è passata la legge per i brevetti software, vige la legge del diritto penale informatico locale. Nel caso specifico italiano, la reingegnerizzazione a scopo di interoperabilità con altri sistemi (e solo a questo scopo) è un atto pienamente lecito ai sensi dell'art. 64 della legge 633 del 22 aprile 1941, come modificata dall'art. 5 del D. Lgs. 518/1992, sia in senso "leggero" (qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire) che in senso di decompilazione vera e propria, ma solo al fine di permettere l'interoperabilità del software con altri programmi . L'accezione di software è estesa per analogia a concetti informatici quali il formato di un file o la struttura interna di un protocollo.
Ultima modifica effettuata da tekdu 21/09/10 13:51
aaa